40 anniversario STEI

I sistemi di sicurezza normati dal CT 79 (sistemi di allarme antintrusione, videosorveglianza, controllo accessi, etc.) rientrano nel campo di applicazione del Decreto Ministeriale 37/08 ed in particolare nella tipologia di impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera b (impianti elettronici) e sono quindi soggetti a tutti gli obblighi che ne derivano. 

Possono quindi installare impianti di sicurezza imprese che possiedono i requisiti tecnico-professionali previsti dal DM 37/08 e sono abilitati alla realizzazione di impianti di cui all’art.1, comma 2, lettera b (impianti elettronici), la sola lettera a non è sufficiente per installare impianti di sicurezza.

Secondo il decreto ministeriale in oggetto bisogna sempre redigere il progetto dell’impianto che poi dovrà essere realizzato a regola d’arte, come previsto dall’art.6 e come già fissato dalla L.186/68. Una volta terminata l’installazione le imprese hanno l’obbligo di rilasciare la dichiarazione di conformità (art.7).

In particolare, i sistemi di videosorveglianza (VSS), ex sistemi TV a circuito chiuso (TVCC), sono impianti sempre più diffusi e sempre più importanti nel campo della gestione della sicurezza. I VSS rappresentano un’infrastruttura essenziale per controllare quanto avviene nei luoghi protetti all’insorgere di una segnalazione di allarme, costituiscono un efficace deterrente nei confronti di azioni vandaliche e criminali e sono un utile mezzo di indagine.

Le norme tecniche di riferimento per questo tipo di sistemi sono le EN 62676.

I sistemi di videosorveglianza (VSS) sono soggetti anche ai provvedimenti del Garante della Privacy.

Lo scopo di un impianto di videosorveglianza è quello di acquisire le immagini di una scena, trattarle e trasmetterle ad un operatore.

La norma EN 62676-1-1 definisce quattro gradi sicurezza che un sistema di videosorveglianza può avere; questi gradi di sicurezza tengono conto della probabilità di accadimento di un evento e del danno potenziale delle conseguenze.

A seconda del grado di appartenenza, il sistema di videosorveglianza deve garantire certe caratteristiche e la norma in questione modula i requisiti richiesti ai vari componenti del sistema (mezzi di ripresa, mezzi di visualizzazione, mezzi di videoregistrazione, mezzi di trasmissione). Un esempio di questa modulazione si può vedere nella tabella 1 per quanto riguarda la funzione di memorizzazione delle immagini: come si può vedere, al crescere del grado di sicurezza, le prestazioni richieste al sistema aumentano sia in termini di qualità che di numero di funzioni.

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tabella grado di sicurezza

La Norma CEI EN 62676-4, invece, fornisce le raccomandazioni e le prescrizioni per la scelta, la pianificazione, l’installazione, la messa in servizio, la manutenzione e le prove di sistemi di videosorveglianza costituiti da uno o più dispositivi di acquisizione immagini, interconnessioni e dispositivi di gestione immagini destinati a essere utilizzati in applicazioni di sicurezza.

Come si capisce da questo articolo le norme che regolano questo campo sono molte e in continuo aggiornamento. Non improvvisate e affidatevi a noi per evitare di avere brutte sorprese!

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